1. Al comma 1 dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: «in materia di misure di prevenzione patrimoniali» sono inserite le seguenti: «, di confisca penale e di sequestro preventivo ad essa finalizzato».
2. L'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 12-sexies. - (Ipotesi particolari di confisca). 1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, nonché dagli articoli 629, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter del codice penale, dall'articolo 12-quinquies, comma 1, del presente decreto, ovvero per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale; per taluno dei delitti previsti dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per taluno dei delitti in materia di contrabbando, nei casi di cui all'articolo 295, secondo comma, e nei casi di cui
1. All'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Il sequestro preventivo disposto ai sensi dell'articolo 321, commi 2 e 2-bis, del codice, è eseguito con le modalità di cui all'articolo 2-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
1-ter. Per la gestione dei beni sequestrati ai sensi dell'articolo 321, commi 2 e 2-bis, del codice, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2-sexies, 2-septies, 2-octies, 2-nonies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».
1. All'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni,
a) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine di efficacia del sequestro è altresì sospeso sino al decreto che, all'esito delle opposizioni, dichiara esecutivo lo stato passivo»;
b) al nono comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Allo stesso modo sono sospesi gli effetti del sequestro e della confisca se gli stessi beni vengono successivamente sottoposti a sequestro in un procedimento penale e tali effetti si estinguono ove venga disposta la confisca dei medesimi beni in sede penale».
1. L'articolo 2-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 2-quater. - 1. Il sequestro sui beni disposto ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter, è eseguito:
a) sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili;
b) sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;
c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese;
d) sulle azioni e sulle quote sociali, oltre che secondo le forme del pignoramento presso il debitore o presso il terzo, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;
e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi
2. L'ufficiale giudiziario procede in ogni caso all'apprensione materiale dei beni e all'immissione dell'amministratore giudiziario nel possesso degli stessi con l'assistenza obbligatoria della polizia giudiziaria. Da tale momento decorre il termine annuale di cui all'articolo 2-ter, terzo comma. L'ufficiale giudiziario e l'amministratore procedono alle trascrizioni, alle iscrizioni e alle annotazioni di cui al presente articolo».
1. L'articolo 2-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 2-sexies - 1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e uno o più amministratori. L'amministratore giudiziario è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale. Ove siano stati nominati più amministratori, gli stessi deliberano a maggioranza e, in caso di parità di voti, decide il giudice delegato; la rappresentanza è esercitata secondo le direttive del giudice delegato. L'amministratore ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, anche al fine di incrementare, se possibile, il valore dell'impresa e la redditività dei beni.
2. Il giudice delegato può adottare nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia i provvedimenti indicati nell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando
1. L'articolo 2-septies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:
«Art. 2-septies. - 1. L'amministratore non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere atti di straordinaria amministrazione, anche a tutela dei diritti dei terzi, senza autorizzazione scritta del giudice delegato. In caso di alienazione del bene in sequestro, il vincolo si trasferisce sul ricavato. Il tribunale che ha emesso il
1. L'articolo 2-octies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:
«Art. 2-octies. - 1. Il tribunale determina le direttive generali della gestione dell'impresa in considerazione della natura e dell'oggetto dell'attività e delle possibilità della prosecuzione o della ripresa della stessa, avuto riguardo anche alle risultanze delle relazioni dell'amministratore di cui ai commi 4, 5 e 7.
2. Nel caso di sequestro di quote sociali e di azioni che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, sono sospesi gli organi sociali; tuttavia gli amministratori sospesi conservano la rappresentanza della società nel procedimento di prevenzione. Il giudice delegato nomina nuovi amministratori della società e ne determina i poteri; il compenso è a carico della società e viene determinato secondo le tariffe professionali.
3. Nel caso di sequestro d'azienda, inoltre, i pagamenti ricevuti dal proposto dopo la trascrizione del provvedimento di sequestro sono inefficaci ed ai contratti pendenti si applicano gli articoli 72 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.
4. L'amministratore deve presentare al giudice delegato, entro un mese dalla nomina, una relazione particolareggiata sull'identificazione,
1. L'articolo 2-nonies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:
«Art. 2-nonies. - 1. Nelle controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi ai beni sequestrati sta in giudizio l'amministratore giudiziario.
2. L'amministratore giudiziario deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio e, in caso di inosservanza dei suoi doveri o di incapacità, può in ogni tempo essere revocato, previa audizione, dal tribunale su proposta del giudice delegato o d'ufficio.
3. Gli atti dell'amministrazione giudiziaria sono coperti dal segreto d'ufficio. Con provvedimento motivato il giudice delegato, in caso di necessità, può secretare uno o più di tali atti sino alla fissazione dell'udienza camerale. Non possono essere utilizzati gli atti mantenuti segreti oltre tale data.
4. Avverso gli atti dell'amministratore giudiziario, entro il termine di dieci giorni dal deposito, è ammesso reclamo del pubblico ministero, del proposto e di ogni altro interessato al giudice delegato, che decide con decreto motivato. Avverso il provvedimento del giudice delegato è ammesso reclamo al collegio, entro il termine di dieci giorni dal deposito. Del collegio che decide sul reclamo non fa parte il giudice delegato. Avverso il provvedimento del tribunale è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge in caso di lesione di diritto soggettivo, entro il termine di dieci giorni dal deposito».
1. L'articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:
«Art. 2-decies. - 1. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore mediante prelevamento dalle
1. L'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 2-undecies. - 1. Dopo l'effettuazione delle liquidazioni e dei rimborsi di cui all'articolo 2-decies, l'amministratore presenta al giudice delegato alla procedura il conto della gestione.
2. Il rendiconto dell'amministratore deve essere completo e dettagliato; ad esso devono essere allegati i documenti giustificativi, le relazioni periodiche sull'amministrazione e il registro delle operazioni effettuate. In caso di irregolarità o di incompletezza, il giudice delegato invita l'amministratore ad effettuare, entro il termine determinato dallo stesso giudice, le opportune integrazioni o modifiche.
3. Verificata la regolarità del conto, il giudice delegato ne ordina il deposito in cancelleria, unitamente ai documenti, alle relazioni, e al registro di cui al comma 2 dell'articolo 2-septies e fissa l'udienza per la presentazione di eventuali osservazioni.
4. Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza è data immediata comunicazione all'interessato e al pubblico ministero.
1. L'articolo 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:
«Art. 2-duodecies. - 1. I beni confiscati sono devoluti allo Stato. Il provvedimento definitivo di confisca è comunicato immediatamente, dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, alla filiale dell'Agenzia del demanio che ha sede nella provincia ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata, nonché al prefetto e al dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.
2. Dopo la confisca definitiva, l'amministratore di cui all'articolo 2-sexies svolge le proprie funzioni sotto il controllo della
1. Dopo l'articolo 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 11 della presente legge, sono inseriti i seguenti:
«Art. 2-terdecies. - 1. La destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali confiscati è effettuata con provvedimento dell'agente del demanio, su proposta non
Art. 2-quaterdecies. - 1. L'amministratore di cui all'articolo 2-sexies versa all'ufficio del registro:
a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;
b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati, e dei titoli, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati
c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero è antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti dal competente ufficio dell'Agenzia del demanio, avvalendosi anche degli organi di polizia, il debitore risulti insolvibile, il credito è annullato con provvedimento del dirigente competente dell'Agenzia del demanio.
2. I beni immobili sono:
a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;
b) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, per finalità istituzionali o sociali. Il comune può amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. Se entro un anno dal trasferimento il comune non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi;
c) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati:
a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, previa valutazione del competente ufficio dell'Agenzia del demanio, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;
b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima del competente ufficio dell'Agenzia del demanio, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte dell'Agenzia del demanio;
c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima
4. Alle operazioni di cui al comma 3 provvede il dirigente del competente ufficio dell'Agenzia del demanio, che può affidarle all'amministratore di cui all'articolo 2-sexies della presente legge, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2-duodecies, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento del demanio di cui al comma 1 dell'articolo 2-terdecies.
5. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 3 sono versati all'ufficio del registro.
6. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali l'Agenzia del demanio procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti 1.033.000 euro nel caso di licitazione privata e 516.000 euro nel caso di trattativa privata. I contratti per i quali non è richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati dal dirigente del competente ufficio dell'Agenzia del demanio, sentito il direttore generale dell'agenzia stessa.
7. I provvedimenti emanati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-terdecies e dei commi 2 e 3 del presente articolo sono immediatamente esecutivi.
8. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta.
Art. 2-quinquiesdecies. - 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni, e per un periodo di tre anni a decorrere dall'esercizio finanziario 2007, le somme versate all'ufficio del registro ai sensi dei commi 1 e 5 dell'articolo 2-quaterdecies affluiscono in un fondo, istituito presso il competente ufficio territoriale del Governo, per l'erogazione nei limiti delle
a) risanamento di quartieri urbani degradati;
b) prevenzione e recupero di condizioni di disagio e di emarginazione;
c) intervento nelle scuole per corsi di educazione alla legalità;
d) promozione di cultura imprenditoriale e di attività imprenditoriale per giovani disoccupati.
2. Possono presentare i progetti e relative richieste di contributo di cui al comma 1:
a) i comuni ove sono siti gli immobili;
b) le comunità, gli enti, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, le comunità terapeutiche e i centri di recupero e cura di tossicodipendenti previsti dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , e successive modificazioni, e le associazioni sociali che dimostrano di aver svolto attività propria nei due anni precedenti la richiesta.
3. Il prefetto, sentiti i sindaci dei comuni interessati e l'assessore regionale competente, previo parere di un apposito comitato tecnico-finanziario, dispone sulle richieste di contributi di cui ai commi 1 e 2 con provvedimento motivato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari sulle modalità di gestione del fondo di cui al comma 1 del presente articolo.
1. All'articolo 3-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il presente comma si applica anche nell'ipotesi di revoca del sequestro disposta dalla corte di appello. Il provvedimento sulla sospensione è deciso dalla stessa corte di appello»;
b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«In caso di impugnazione, il cancelliere presso la corte di appello e quello presso la corte di cassazione danno notizia immediatamente e comunque non oltre dieci giorni al tribunale delle rispettive decisioni»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«I provvedimenti del tribunale che dispongono il sequestro divengono inefficaci qualora la corte di appello non decida nel termine di un anno dall'impugnazione. Tale termine può essere prorogato di un anno con provvedimento motivato. Ai fini del computo dei termini suddetti si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili».
1. All'articolo 3-quater, commi 4 e 5, della legge 31 maggio 1965, n. 575, le parole: «2-septies e 2-octies» sono sostituite dalle seguenti: «2-septies, 2-octies, 2-nonies, 2-decies e 2-undecies».